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Sulla Gazzetta Ufficiale n.265 del 14 novembre scorso è stata pubblicata la Legge 11 novembre 2011, n.180 recante "Norme per la tutela della libertà d'impresa - Statuto delle Imprese", (vedi testo allegato).
F.IN.CO., che ci trasmette la presente comunicazione, segnala tra gli aspetti salienti di questo importante provvedimento (per il quale F.IN.CO. stessa si è molto spesa), oltre a quelli contenuti nei principi generali, quelli riguardanti la semplificazione normativa, anche attraverso l’istituzione (articolo 17), presso il Ministero dello Sviluppo Economico, del Garante per le micro, piccole e medie imprese il quale, tra le diverse funzioni, analizzerà in via preventiva e successiva l’impatto della regolamentazione, nonché l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di non richiedere alle imprese informazioni già contenute nel Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio (articolo 9).
All'articolo 8 è previsto che non possano essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini ed imprese senza contestualmente ridurne o eliminarne altri per pari importo con riferimento al medesimo arco temporale. Altresì rilevante l'integrazione della legge 241/90 con una disposizione, apparentemente banale ma di fatto sinora non presente ("...non possono essede addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione..."), disposizione che, pur nella sua neccessaria genericità, può costituire una formidabile arma in mano dell'impresa che patisca ingiustificati ritardi o dinieghi.
È poi previsto l’obbligo per il Governo di recepire entro un anno la Direttiva sui Ritardati Pagamenti 07/11/UE, che fissa il termine di 30 giorni per i pagamenti di merci e servizi forniti dalle imprese alla Pubblica Amministrazione, e di 60 giorni per il pagamento tra i privati. Su questo punto sarebbe stata auspicabile una maggiorè tempestività, resa difficoltosa dalla valutazione del livello della spesa pubblica, che verrebbe incrementato da un pronto recepimento a livello nazionale della Direttiva di cui sopra.
Di immediata applicazione, invece la possibilità dell’Antitrust, di intervenire con diffide e sanzioni verso le grandi imprese che pagano in ritardo le PMI (presunzione automatica di abuso a prescindere dall'accertamento di dipendenza economica dell'impresa creditrice). Sono previste, poi, procedure semplificate per l’accesso agli appalti pubblici delle aggregazioni di imprese.
Ma fondamentale, in questa materia, è la previsione di suddividere l’appalto in lotti evidenziando le possibilità di subappalto e prevedendo il relativo pagamento diretto da parte delle Stazioni Appaltanti. In particolare l'articolo 13, comma 2 lett a) recita testualmente che la Pubblica Amministrazione e le Autorità competenti (quindi anche le Stazioni Appaltanti) sono tenute, purchè ciò non comporti nuovi oneri finanziari, a "... suddividere, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gli appalti in lotti o lavorazioni ed evidenziare le possibilita' di subappalto, garantendo la corresponsione diretta dei pagamenti da effettuare tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento, da parte della stazione appaltante nei vari stati di avanzamento". Non solo. E' prevista l’estensione dell’obbligo di fatture quietanziate alle forniture con posa in opera di minori dimensioni. In sostanza la tutela di cui all'articolo 118, comma 3 del Codice dei contratti si applica anche alle somme dovute agli esecutori di fornitura con posa in opera di minori dimensioni (articolo 15). Sempre in tema di gare viene previsto il divieto di richiedere alla imprese concorrenti requisiti finanziari sproporzionati rispetto al valore delle gare medesime (principio condivisibile ancorchè un po' vago mancando di un riferimento quantitativo forse desumibile dall'articolo 29 del Codice dei Contratti Pubblici).
Tra i principi generali enunciati all’articolo 2, la riduzione, nell’ambito di un apposito provvedimento legislativo, della durata dei processi civili relativi al recupero dei crediti vantati dalle imprese sia verso le altre imprese che nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, entro limiti ragionevolmente brevi, con l’obiettivo di un anno (termine il cui rispetto non mancheremo di contribuire a rammentare).
Da non tralasciare anche la previsione dell’art. 4 che consente alle Associazioni di Categoria di agire giuridicamente a tutela dei propri associati, proponendo azioni in giudizio sia in relazione ad interessi collettivi dei soci, sia in relazione ad interessi solo di alcuni, purchè omogenei. Le Associazioni sono altresì leggittimate ad impugnare atti amministrativi lesivi di interessi diffusi. La suddetta formulazione è frutto di un lungo lavoro di compromesso. Finco avrebbe preferito una piu' chiara ed incisiva leggittimazione, ma non si puo' negare che quella normata con il provvedimento in questione costituisce comunque un notevole passo in avanti.
Da notare infine:
Rimangono fuori alcuni aspetti significativi come, in primo luogo, la possibilità, prevista nell'iniziale testo Vignali, di compensare i crediti e i debiti verso la Pubblica Amministrazione. Eccessivo anche il (solito) ricorso ai decreti applicativi successivi. Questo provvedimento garantisce di fatto una prima reale applicazione in Italia dei principi dello "Small Business Act", la Carta Europea dei diritti per le piccole medie imprese, enunciata nella comunicazione della Commissione Europea COM (2008) 394 del 25 giugno 2008.
Per parte Finco si tratterà ora, in particolare di:
Confidiamo di poter tornare sull'argomento per approfondire alcuni ulteriori aspetti, con particolare riguardo alla problematica dei "pagamenti passanti" e ringraziamo F.IN.CO. della comunicazione.